Onorevoli Colleghi! - Il settore primario condiziona sempre di più ed è a sua volta sempre più condizionato dalla politica sociale, dalle politiche dell'ambiente e del territorio, dalle normative in materia di qualità e sicurezza alimentare, dai negoziati in sede WTO, dall'allargamento dell'Europa e dalle esigenze di sviluppo dei Paesi terzi.
      La multifunzionalità è un concetto utilizzato dalla Commissione europea a difesa della Politica agricola comune (PAC), la quale punta alla destinazione di contributi pubblici dalla produzione alla prestazione di servizi agricoli.
      In tale senso la tutela dell'ambiente e del territorio è uno dei servizi emergenti e più rilevanti e deve essere prestato in modo efficiente ed efficace attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali ordinariamente utilizzate nelle attività agricole.
      Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, infatti, le imprese agricole, singolarmente od organizzate in associazione di imprese, in deroga alle norme vigenti possono stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni per «lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e (...) promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio».
      Questa norma costituisce uno splendido esempio di come l'esperienza e le capacità tecniche degli imprenditori agricoli possano trovare un ulteriore, importante sbocco nell'impiego di questi ultimi in attività di protezione civile ed a tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente,

 

Pag. 2

quale prova concreta di multifunzionalità delle attività in agricoltura.
      La presente proposta di legge intende dunque promuovere e stimolare la diffusione sul territorio nazionale di associazioni agricole impegnate in questi ambiti, pur attraverso una loro più incisiva definizione sotto il profilo dei requisiti che queste dovranno avere per svolgere le attività in oggetto. A tale fine la proposta di legge modifica il citato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 nel senso di prevedere che gli imprenditori agricoli che vorranno stipulare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni dovranno necessariamente essere associati; questo consentirà un maggiore apporto sia di conoscenze tecniche, sia di strumenti ed apparecchiature.
      In secondo luogo la proposta di legge, introduce gli articoli 15-bis e 15-ter. L'articolo 15-bis fissa alcuni requisiti dei quali dovranno essere in possesso gli imprenditori agricoli che intendano stipulare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni; tra questi la necessità che tutti i soci siano persone fisiche o giuridiche, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; la necessità che le associazioni operino esclusivamente con risorse normalmente impiegate nelle correnti pratiche agricole e di allevamento; che l'associazione presenti come unico e specifico scopo associativo l'esecuzione di interventi di soccorso agro-ambientale e di protezione civile; infine, che ogni associazione adotti un disciplinare tecnico e deontologico.
      L'articolo 15-ter prevede l'istituzione del Comitato di certificazione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deputato a verificare la sussistenza dei requisiti in capo alle associazioni di imprenditori agricoli ed a rilasciare alle stesse un certificato di idoneità relativa alla validazione dell'oggetto dell'attività associativa e alla avvenuta implementazione del disciplinare tecnico e deontologico. Il Comitato inoltre cura l'istituzione, presso ogni regione, dell'albo regionale delle associazioni agricole idonee, che dovrà essere consultato dalle pubbliche amministrazioni al fine di individuare le associazioni con le quali stipulare le convenzioni.
 

Pag. 3